- 13.1.12
Il capoluogo della Tuscia è la
sede di due recenti vicende giudiziarie. La prima vede cinque invalidi
civili denunciare l’Asl per la loro rifiutata assunzione, mentre
nella seconda il ministero dell’Istruzione è stato
giudicato colpevole dal Tar in un ricorso relativo alle ore di
sostegno.
Continua la battaglia dei cinque invalidi civili che non sono stati assunti dalla Asl di Viterbo, nonostante vantassero un diritto già sottoscritto.
Mentre l’Azienda sanitaria si prodiga giustamente nelle
attività sociali, dall’altra parte ci sono delle persone
con disabilità riconosciute che il giorno della loro assunzione si sono viste sbattere la porta in faccia.
È il caso dei cinque invalidi civili che il 16 dicembre scorso, dopo mesi di tirocinio, dovevano essere assunti a tempo indeterminato dalla Asl di Viterbo in base alla legge 68 del 1999
che stabilisce le norme relative al diritto al lavoro dei disabili.
Quell'assunzione non è mai avvenuta e tantomeno è stata
fornita una giustificazione a tale azione da parte dell’Azienda
sanitaria.
Secondo le denunce depositate dagli invalidi il presunto rifiuto alla loro assunzione sarebbe determinato dal blocco delle assunzioni predisposto dalla Regione Lazio. Una giustificazione, però, smontata dal coordinatore del Collocamento mirato della Provincia
Francesco Saverio Lemma che, inoltrando la segnalazione della mancata
assunzione all’Ispettorato del lavoro, evidenzia come le
normative in vigore tutelano l’assunzione dei disabili.
“La circolare numero 06/09 della Funzione pubblica - si legge nel documento inviato alla Asl - chiarisce inequivocabilmente che dal divieto d’assunzione sono escluse le categorie protette e
che la mancata copertura è espressamente sanzionata sul piano
penale, amministrativo e disciplinare”. Inoltre si aggiunge che:
“I numeri/posti concordati in convenzione sono stati determinati
sulla base della Pianta organica
in dotazione a codesta Asl e, conseguentemente, la nuova dotazione
organica in fase di definizione non potrà in alcun modo subire
una riduzione numerica rispetto alla precedente”. Dunque
nell’evidenziare che altri lavoratori e tirocinanti,
appartenenti allo stesso blocco di assunzioni, sarebbero stati assunti
in servizio, “si ritiene che si sia determinata una disparità di trattamento tra persone disabili aventi eguali diritti”.
La pratica, presa in carico dall’Ispettorato del lavoro,
dovrebbe riuscire a fare chiarezza su una vicenda decisamente
sgradevole, considerando che a rimanere senza lavoro sono persone con
disabilità fisiche e motorie che, secondo le disposizioni
evidenziate dal Collocamento mirato, vantavano un diritto di natura normativa. Chiaramente alla Asl viene proposta la risoluzione delle convenzioni rispettando le assunzioni dei cinque disabili.
Il diritto all’educazione
è sacro. Anche e soprattutto per le persone con
disabilità. Non ci sono manovre, tagli o problemi
d’organico tali, insomma, che possano far mancare loro gli insegnanti di sostegno, necessari per almeno 18 ore settimanali.
Lo ha stabilito il Tar, con una
sentenza che, accogliendo il ricorso presentato, per i genitori,
dall’avvocato Massimo Pistilli, ha ribadito importanti principi
di diritto, condannando, in concreto, il ministero dell’Istruzione alle spese, e imponendo all’autorità amministrativa di provvedere il numero di insegnanti di sostegno necessario agli studenti con disabilità del magistrale Santa Rosa.
“Alla luce del quadro normativo nel quale si inscrive la vicenda - afferma il Tar - non potrebbe dubitarsi della illegittimità del provvedimento impugnato
con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato
grave, l’amministrazione dichiara l’impossibilità di
garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad
un’intera cattedra”. A ogni studente, per effetto dei tagli
al personale, si era arrivati a garantire, mediamente, 6 ore di insegnamento, invece delle 18 necessarie.
A emanare la sentenza, depositata il 19 dicembre scorso, è stata
la sezione Terza bis del Tar del Lazio. “L’esiguità
dell’organico - si legge tra l’altro nelle motivazioni -
non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave”,
in quanto l’Istruzione scolastica, ribadiscono i giudici,
“è tenuta a soddisfarle - in deroga al rapporto ordinario
docenti-alunni - attraverso contratti a tempo determinato con
insegnanti di sostegno; come già prevedeva - si ricorda - la legge 449 del 1997, con norma che non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte dell’amministrazione scolastica”.
Il Tar dispone, quindi, che “le amministrazioni scolastiche
avviino e perfezionino con ogni tempestività le iniziative
necessarie per assicurare l’adeguata integrazione del personale
di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno
dell’istituzione scolastica”. Condanna, infine,
“l’Amministrazione al pagamento delle spese. E ordina che
la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Fonte: Press-In - Corriere di Viterbo, 29-12-11