Centro per l'Autonomia di Roma

Quell'Ordinanza del Tribunale di Roma fa discutere

- 22.11.11

Abbiamo dato notizia di quell'Ordinanza del Giudice del Tribunale di Roma riguardante l'accessibilità di metro e autobus. Pubblichiamo ora un'analisi di Gabriele Favagrossa, che evidenzia una serie di ‘punti deboli’, e diamo voce al promotore dell'azione dalla quale quel provvedimento è derivato, Alfonso Amoroso.

Quel che non va in quell'Ordinanza 

di Gabriele Favagrossa (esperto della Fish).

Alla luce della lettura del testo completo di quell'Ordinanza prodotta il 22 ottobre scorso dal Giudice Civile del Tribunale di Roma Federico Salvati, riguardante l'accessibilità della metropolitana e degli autobus capitolini, riteniamo necessario commentare alcuni passaggi di tale provvedimento, anche a parziale rettifica di quanto riportato da alcuni articoli di stampa nei giorni scorsi.

Va detto innanzitutto che quell'Ordinanza ci sembra importante e condivisibile, rispetto ai principi generali che sancisce e alle motivazioni che esplicita. Grazie ad essa, infatti, la Legge 67/06, che tutela le persone con disabilità dalle discriminazioni dirette e indirette, si configura come un potente strumento di effettiva tutela del diritto alla mobilità e al trasporto pubblico per le persone con disabilità.
Da un punto di vista prettamente tecnico-operativo, invece, il provvedimento prescrive delle soluzioni pratiche di rimozione delle barriere che ci paiono inadeguate nel caso della metropolitana e incomplete in quello dei bus di superficie. Con tali soluzione tecniche, infatti, il diritto alla mobilità - pur così efficacemente sancito dall'Ordinanza - rischia di restare un buon principio teorico, ma con insufficienti ricadute pratiche in termini di effettiva accessibilità quotidiana del trasporto pubblico.
Non si può ovviamente pretendere che un Tribunale Civile abbia competenza tecnica sulle questioni di accessibilità dei trasporti, ma proprio per questo sarebbe assai auspicabile che - a fronte di future analoghe cause legali - i Giudici si avvalessero del parere tecnico degli esperti associativi che conoscono la materia, onde evitare che la salvaguardia dei diritti non possa tradursi in pratica a causa di prescrizioni tecniche inadeguate.

Ma vediamo ora di passare brevemente in rassegna i punti insoddisfacenti dell'Ordinanza di cui si parla.
In primo luogo, per quanto riguarda la metropolitana di Roma - diversamente da quanto riportato anche da alcuni articoli di stampa - il Giudice ha prescritto al Comune di Roma di installare pedane servoscala e non ascensori. Si tratta di una scelta tecnica non condivisibile, perché, ad oggi, solo gli ascensori sono in grado di garantire l'effettivo diritto all'accesso in metropolitana per le persone con disabilità. I servoscala, invece, non possono essere ritenuti una soluzione adeguata, perché non garantiscono un accesso in autonomia e sicurezza.
In particolare, alla luce delle esperienze e dei ricorrenti inconvenienti degli ultimi anni, è emerso con chiarezza che gli impianti servoscala:
- sono spesso fuori uso, per problemi legati alla manutenzione e all'esposizione alle intemperie;
- si guastano talvolta a metà della salita, costringendo a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco o di passanti volenterosi, con grave disagio psicofisico e forte rischio per l'incolumità della persona trasportata;
- prevedono a inizio scale un sistema di chiamata citofonica per richiedere l'intervento dell'operatore di stazione, ma capita spesso che il citofono sia guasto o che l'operatore sia impegnato in altre incombenze, costringendo la persona con disabilità a lunghe attese;
- sono dotati in genere di sistemi sonori e luminosi che - per ragioni di sicurezza - avvisano i passanti durante il funzionamento dell'impianto, esponendo la persona trasportata ai loro sguardi incuriositi e alla ghettizzante condizione di "trasportato speciale", in altre parole al motto "Attenzione! Pericolo! Disabile in movimento!".
Pertanto - pur avendo il vantaggio di essere più facili da installare e meno costosi rispetto agli ascensori - i servoscala sono un palliativo che maschera il problema dell'accessibilità, senza risolverlo.

In secondo luogo, non convince il punto in cui il Tribunale ritiene di non imporre l'esecuzione di alcuna misura nelle stazioni della metropolitana non munite di ascensori, e in cui non sia possibile installare i montascale.
Su materie così complesse le deroghe ci possono stare, ma una deroga così vaga e generica lascia francamente un eccessivo margine di discrezionalità al Comune di Roma. In altre parole, sorge il seguente dubbio: chi decide quando non è possibile installare servoscala o ascensori? In base a quali criteri? Chi può eventualmente confutare queste valutazioni tecniche?
A fronte di queste ambiguità, dunque, il rischio è quello di scelte discrezionali da parte del Comune di Roma, che riducano nei fatti la portata dei principi sanciti dall'Ordinanza.

In terzo luogo, per quanto riguarda le linee di superficie, la prescrizione fatta dal giudice alla società Atac, di esercitare il trasporto con bus tutti muniti di pedana, è da ritenersi incompleta e insufficiente, al fine di garantire una reale accessibilità del trasporto su gomma, quanto meno per due ragioni.
Innanzitutto la pedana non è condizione sufficiente per rendere accessibile un bus. In aggiunta, è necessario che il veicolo possieda anche questi requisiti:
- pianale ribassato, cioè assenza di gradini;
- alloggiamento interno specifico per carrozzina, che consenta un ancoraggio sicuro e l'utilizzo di una pulsantiera con i tasti di richiesta per la prossima fermata e richiesta aiuto;
- avvisatori luminosi e sonori di prossima fermata.
Forse - parlando di "bus muniti di pedana" - il Giudice intendeva far riferimento a tutti questi aspetti assieme, ovvero al concetto più ampio di bus attrezzato per persone con disabilità. E in ogni caso, ai fini della piena accessibilità del trasporto di superficie, non è sufficiente nemmeno la presenza di veicoli attrezzati per persone con disabilità. Infatti, è indispensabile anche che tutte le fermate siano esse stesse accessibili. Su questo punto, invece, nell'Ordinanza in questione il Giudice non si è pronunciato e ciò rappresenta una grave lacuna, perché invece il Tribunale avrebbe dovuto prescrivere al Comune di Roma l'obbligo di adeguare tutte le fermate.
A cosa serve infatti un bus attrezzato, se poi le fermate hanno barriere tali per cui i passeggeri con disabilità non possono scendere o salire dal mezzo? Si veda in proposito - su questo aspetto - l'azione legale avviata dall'Associazione Luca Coscioni nei confronti del Comune di Roma, per chiedere al Giudice di prescrivere al Comune stesso la rimozione delle barriere alle fermate dei mezzi di superficie.

Un'ultima breve considerazione riguarda le linee di superficie e le fermate della metropolitana interessate dall'Ordinanza.
Il Cittadino che ha promosso l'azione legale si è ‘limitato’ a chiedere al Tribunale di prescrivere l'accessibilità delle linee e delle fermate che utilizza solitamente. Di conseguenza il Giudice ha ristretto gli effetti del provvedimento solo ad esse.
Forse sarebbe bastato che il Cittadino chiedesse di poter accedere pienamente a tutta la rete di trasporto urbano, per ottenere un provvedimento che vincolasse l'Atac e il Comune di Roma a garantire la piena accessibilità in tutta la città. Se infatti la mobilità urbana è un diritto, tale diritto non può essere limitato solo a quelle zone del centro abitato che un Cittadino frequenta più spesso.

Perché quell'Ordinanza è importante

di Alfonso Amoroso

Il Tribunale di Roma, con un provvedimento ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, N.d.R.), ha ordinato al Comune di Roma e all'azienda Atac la cessazione dei comportamenti discriminatori nei confronti della minore Arianna Amoroso, affetta anche da disabilità motoria.
Con questo provvedimento del 22 ottobre scorso, si è ottenuto finalmente che entro un anno dalla notifica dell'Ordinanza, l'Atac dovrà dotare di pedane tutte le linee che esplicano il servizio nei luoghi vicino alla residenza della minore. E inoltre si è stabilito che, sempre nello stesso termine, il Comune installi servoscala a piattaforma ribaltabile nelle stazioni della metropolitana non fornite di ascensore.
Ancora una volta, dunque, questa piccola ragazza ha dato il suo fondamentale contributo all'inclusione sociale senza limiti e senza barriere, dimostrando che spesso sono i piccoli gesti a fare grandi le cose. Che le parole, il camminare il vedere e il sentire sono solo "piccoli limiti superabili", mentre il non poter partecipare, il non poter esserci è il fondamentale dramma dell'emarginazione.
Non posso nascondere, in questo senso, che nel prossimo futuro, quando vedrò un ragazzino con il passeggino o un uomo sulla sedia a rotelle viaggiare su un autobus o prendere la metropolitana, non potrò fare a meno di pensare con orgoglio e soddisfazione a questa piccola ragazzina che negli ultimi anni ha insegnato a noi genitori di non arrenderci mai, ai suoi fratelli e ai suoi amici che il non parlare non è stare zitti e che con il suo sorriso, con il suo malumore, con i suoi limiti e le sue virtù, le cose possono anche cambiare.

Questa iniziativa è stata mirata a garantire il diritto all'inclusione sociale della minore, troppo spesso costretta a rimanere a casa quando i suoi amici con l'autobus o con la metropolitana facevano semplici passeggiate oppure andavano al cinema ovvero al teatro. E questo provvedimento altro non rappresenta che l'ennesima lezione di Arianna a tutti i Sindaci di Roma che dal 1971 - anno di entrata in vigore della prima legge sull'abbattimento delle barriere - hanno programmato la citta facendo finta che lei - e ovviamente tutte le persone con disabilità motorie croniche o momentanee - non esistesse.
Questa vittoria di Arianna è anche, naturalmente, una prima vittoria per tutti quei disabili, anziani, genitori con passeggini o carrozzine, persone con i carrelli della spesa o semplici "pigroni" che, con l'attuazione del provvedimento, potranno cominciare a spostarsi per Roma senza la paura o la certezza di non poter superare uno scalino. È la vittoria di una ragazza che, nonostante le sue perenni difficoltà, con le sue richieste e con i suoi occhi, sta cercando solamente di insegnare ai distratti la sua voglia di vivere e la sua esigenza di essere.
La sua è una lezione, principalmente a noi genitori, per comprenderne i bisogni e i diritti, per capire che il problema spesso non è la sua disabilità, ma l'ostinato rifiuto che le Istituzioni pongono al suo crescere. Ed è infine una lezione impartita a tutti quelli che per un momento pensano di doversi arrendere, perché spesso la resa è frutto della paura di perdere e Arianna, avendo poco da perdere, continua a pensare che forse è meglio rischiare tutto per poter confessare di vivere.

Passando poi a parlare dell'Ordinanza, non vanno considerati tanto i limiti di essa, bensì quelli dell'azione giudiziaria, ovvero del ricorso per discriminazione.
Già in passato, sull'argomento, avevo avuto modo di osservato che la Legge 67/06 concede un potere ristretto al singolo, in quanto, per agire, dev'esserci una legittimazione certa, concreta e reale. A tal riguardo, avrebbe difettato di questi requisiti la richiesta di una ragazza disabile di 15 anni che avesse manifestato un interesse su linee dell'autobus da lei non frequentate.
Pensando poi alla necessaria "non genericità dell'azione", bisogna ricordare che un Giudice non ha poteri illimitati, ma deve pronunciarsi su quanto espressamente chiesto. Pertanto la domanda dev'essere specifica e non generica. A tal proposito, quindi, dev'essere postulato - prima della richiesta generica di discriminazione - il dato specifico, l'elemento particolare della discriminazione (ad esempio il marciapiede di via Davila al civico 89) e successivamente va specificato il tipo di intervento architettonico richiesto, la fattibilità specifica di esso e infine, ma solo infine, la rimozione dello stesso, la creazione del particolare accorgimento e la successiva condanna per discriminazione.

I poteri della piccola Arianna su questo annoso argomento erano dunque molto limitati. Ben altri poteri possono avere ad esempio le associazioni, ma il singolo Cittadino può far solo sentire la sua piccola voce e nel caso di Arianna, anche questo è complicato.
Con tale Ordinanza, pertanto, Arianna, senza nessuna voglia di sostituirsi alle associazioni o alle Istituzioni, ha solamente cercato di indicare una strada. Ma tutti noi siamo certi che l'iniziativa politica e quella sociale devono sempre avere il sopravvento. Vorremmo in sostanza non sentirci soli e vorremmo un mondo accessibile e aperto, ma spesso alle domande non arrivano mai risposte e non c'è tempo di aspettare una soluzione da altri.
Per questo Arianna ha dato almeno a noi genitori, ai suoi fratelli e agli amici una piccola lezione di come si possano rimuovere alcuni ostacoli e ora aspetta con impazienza di non dover essere costretta a iniziare "cause storiche", per dire a tutti che esiste.
Purtroppo, non siamo molto fiduciosi e pertanto continueremo a dimostrare il nostro malumore e le nostre difficoltà non certo elemosinando aiuti, ma chiedendo diritti e ottenendo delle piccole certezze.

Per questo concludo che a mio parere l'unica cosa che non va in quell'Ordinanza sta nell'aver dovuto chiedere a un Giudice quello che sino ad oggi nessuno aveva fatto. So bene che non è finita qui, so bene che si deve fare di più, ma è triste che per tutto ciò io possa solo sperare nella prossima lezione di Arianna.
E allora teniamoci stretti questa piccola vittoria, questa ennesima sfida vinta, questa grande voglia di continuare a esserci e questo ostinato orgoglio di poter vivere i nostri giorni con questa piccola ragazza dal sorriso contagioso.

Fonte: Superando.it, 8, 16-11-11

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