- 22.11.11
Abbiamo dato notizia di
quell'Ordinanza del Giudice del Tribunale di Roma riguardante
l'accessibilità di metro e autobus. Pubblichiamo ora
un'analisi di Gabriele Favagrossa, che evidenzia una serie di
‘punti deboli’, e diamo voce al promotore
dell'azione dalla quale quel provvedimento è derivato,
Alfonso Amoroso.
di Gabriele Favagrossa
(esperto della Fish).
Alla luce della lettura del testo completo di quell'Ordinanza
prodotta il 22 ottobre scorso dal Giudice Civile del Tribunale di Roma
Federico Salvati, riguardante l'accessibilità
della metropolitana e degli autobus
capitolini, riteniamo necessario commentare alcuni passaggi di tale
provvedimento, anche a parziale rettifica di quanto riportato da alcuni
articoli di stampa nei giorni scorsi.
Va detto innanzitutto che quell'Ordinanza ci sembra importante e condivisibile,
rispetto ai principi generali che sancisce e alle motivazioni che
esplicita. Grazie ad essa, infatti, la Legge 67/06,
che tutela le persone con disabilità dalle discriminazioni
dirette e indirette, si configura come un potente strumento di
effettiva tutela del diritto
alla mobilità e al trasporto pubblico per le
persone con disabilità.
Da un punto di vista prettamente tecnico-operativo, invece, il
provvedimento prescrive delle soluzioni pratiche di rimozione delle
barriere che ci paiono inadeguate
nel caso della metropolitana e incomplete
in quello dei bus di superficie. Con tali soluzione tecniche, infatti,
il diritto alla mobilità - pur così efficacemente
sancito
dall'Ordinanza - rischia di restare un buon principio teorico, ma con insufficienti ricadute pratiche
in termini di effettiva accessibilità quotidiana del
trasporto pubblico.
Non si può ovviamente pretendere che un Tribunale Civile
abbia competenza tecnica
sulle questioni di accessibilità dei trasporti, ma proprio
per
questo sarebbe assai auspicabile che - a fronte di future analoghe
cause legali - i Giudici si avvalessero del parere tecnico degli esperti associativi
che conoscono la materia, onde evitare che la salvaguardia dei diritti
non possa tradursi in pratica a causa di prescrizioni tecniche
inadeguate.
Ma vediamo ora di passare brevemente in rassegna i punti
insoddisfacenti dell'Ordinanza di cui si parla.
In primo luogo, per quanto riguarda la metropolitana di Roma -
diversamente da quanto riportato anche da alcuni articoli di stampa -
il Giudice ha prescritto al Comune di Roma di installare pedane servoscala e non ascensori.
Si tratta di una scelta tecnica non condivisibile, perché,
ad oggi, solo gli ascensori sono in grado di garantire l'effettivo diritto all'accesso
in metropolitana per le persone con disabilità. I
servoscala, invece, non
possono essere ritenuti una soluzione adeguata,
perché non garantiscono un accesso in autonomia e sicurezza.
In particolare, alla luce delle esperienze e dei ricorrenti
inconvenienti degli ultimi anni, è emerso con chiarezza che
gli
impianti servoscala:
- sono spesso fuori uso, per problemi legati alla manutenzione e
all'esposizione alle intemperie;
- si guastano talvolta a metà della salita, costringendo a
richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco o di passanti volenterosi,
con grave disagio psicofisico e forte rischio per l'incolumità
della persona trasportata;
- prevedono a inizio scale un sistema di chiamata citofonica per
richiedere l'intervento dell'operatore di stazione, ma capita spesso
che il citofono
sia guasto o che l'operatore sia impegnato in altre incombenze,
costringendo la persona con disabilità a lunghe attese;
- sono dotati in genere di sistemi
sonori e luminosi
che - per ragioni di sicurezza - avvisano i passanti durante il
funzionamento dell'impianto, esponendo la persona trasportata ai loro
sguardi incuriositi e alla ghettizzante condizione di "trasportato
speciale", in altre parole al motto "Attenzione! Pericolo! Disabile in
movimento!".
Pertanto - pur avendo il vantaggio di essere più facili da
installare e meno costosi rispetto agli ascensori - i servoscala sono un palliativo
che maschera il problema dell'accessibilità, senza
risolverlo.
In secondo luogo, non convince il punto in cui il Tribunale
ritiene di non imporre
l'esecuzione di alcuna misura nelle stazioni della metropolitana non
munite di ascensori, e in cui non sia possibile installare i
montascale.
Su materie così complesse le deroghe ci possono stare, ma
una deroga così vaga e generica lascia francamente un eccessivo margine di
discrezionalità
al Comune di Roma. In altre parole, sorge il seguente dubbio: chi
decide quando non è possibile installare servoscala o
ascensori?
In base a quali criteri? Chi può eventualmente confutare
queste
valutazioni tecniche?
A fronte di queste ambiguità, dunque, il rischio
è quello
di scelte discrezionali da parte del Comune di Roma, che riducano nei
fatti la portata dei principi sanciti dall'Ordinanza.
In terzo luogo, per quanto riguarda le linee di superficie, la
prescrizione fatta dal giudice alla società Atac, di
esercitare
il trasporto con bus
tutti muniti di pedana,
è da ritenersi incompleta e insufficiente, al fine di
garantire
una reale accessibilità del trasporto su gomma, quanto meno
per
due ragioni.
Innanzitutto la pedana non è condizione sufficiente
per rendere accessibile un bus. In aggiunta, è necessario
che il veicolo possieda anche questi requisiti:
- pianale ribassato,
cioè assenza di gradini;
- alloggiamento interno
specifico per carrozzina, che consenta un ancoraggio sicuro e
l'utilizzo di una pulsantiera con i tasti di richiesta per la prossima
fermata e richiesta aiuto;
- avvisatori
luminosi e sonori di prossima fermata.
Forse - parlando di "bus muniti di pedana" - il Giudice intendeva far
riferimento a tutti questi aspetti assieme, ovvero al concetto
più ampio di bus
attrezzato
per persone con disabilità. E in ogni caso, ai fini della
piena
accessibilità del trasporto di superficie, non è
sufficiente nemmeno la presenza di veicoli attrezzati per persone con
disabilità. Infatti, è indispensabile anche che
tutte le fermate
siano esse stesse accessibili. Su questo punto, invece, nell'Ordinanza
in questione il Giudice non si è pronunciato e
ciò
rappresenta una grave lacuna, perché invece il Tribunale
avrebbe
dovuto prescrivere al Comune di Roma l'obbligo di adeguare tutte le
fermate.
A cosa serve infatti un bus attrezzato, se poi le fermate hanno
barriere tali per cui i passeggeri con disabilità non
possono scendere o salire
dal mezzo? Si veda in proposito - su questo aspetto - l'azione legale
avviata dall'Associazione Luca Coscioni nei confronti del Comune di
Roma, per chiedere al Giudice di prescrivere al Comune stesso la rimozione delle barriere
alle fermate dei mezzi di superficie.
Un'ultima breve considerazione riguarda le linee di superficie
e le fermate della metropolitana interessate
dall'Ordinanza.
Il Cittadino che ha promosso l'azione legale si è
‘limitato’
a chiedere al Tribunale di prescrivere l'accessibilità delle
linee e delle fermate che utilizza solitamente. Di conseguenza il
Giudice ha ristretto gli effetti del provvedimento solo ad esse.
Forse sarebbe bastato che il Cittadino chiedesse di poter accedere pienamente a tutta la
rete
di trasporto urbano, per ottenere un provvedimento che vincolasse
l'Atac e il Comune di Roma a garantire la piena
accessibilità in
tutta la città. Se infatti la mobilità urbana
è un
diritto, tale diritto non può essere limitato solo a quelle
zone
del centro abitato che un Cittadino frequenta più spesso.
di Alfonso Amoroso
Il Tribunale di Roma, con un provvedimento ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, N.d.R.), ha ordinato al Comune di Roma e all'azienda Atac la cessazione dei comportamenti discriminatori nei confronti della minore Arianna Amoroso, affetta anche da disabilità motoria.
Con questo provvedimento del 22 ottobre scorso, si è ottenuto
finalmente che entro un anno dalla notifica dell'Ordinanza, l'Atac
dovrà dotare di pedane tutte le linee che esplicano il servizio nei luoghi vicino alla residenza
della minore. E inoltre si è stabilito che, sempre nello stesso
termine, il Comune installi servoscala a piattaforma ribaltabile nelle
stazioni della metropolitana non fornite di ascensore.
Ancora una volta, dunque, questa piccola ragazza ha dato il suo fondamentale contributo
all'inclusione sociale senza limiti e senza barriere, dimostrando che
spesso sono i piccoli gesti a fare grandi le cose. Che le parole, il
camminare il vedere e il sentire sono solo "piccoli limiti superabili",
mentre il non poter partecipare, il non poter esserci è il
fondamentale dramma dell'emarginazione.
Non posso nascondere, in questo senso, che nel prossimo futuro, quando
vedrò un ragazzino con il passeggino o un uomo sulla sedia a
rotelle viaggiare su un autobus o prendere la metropolitana, non
potrò fare a meno di pensare con orgoglio e soddisfazione
a questa piccola ragazzina che negli ultimi anni ha insegnato a noi
genitori di non arrenderci mai, ai suoi fratelli e ai suoi amici che il
non parlare non è stare zitti e che con il suo sorriso, con il
suo malumore, con i suoi limiti e le sue virtù, le cose possono
anche cambiare.
Questa iniziativa è stata mirata a garantire il diritto all'inclusione sociale della
minore, troppo spesso costretta a rimanere a casa quando i suoi amici
con l'autobus o con la metropolitana facevano semplici passeggiate
oppure andavano al cinema ovvero al teatro. E questo provvedimento
altro non rappresenta che l'ennesima lezione di Arianna a tutti i Sindaci di Roma
che dal 1971 - anno di entrata in vigore della prima legge
sull'abbattimento delle barriere - hanno programmato la citta facendo
finta che lei - e ovviamente tutte le persone con disabilità
motorie croniche o momentanee - non esistesse.
Questa vittoria di Arianna è anche, naturalmente, una prima vittoria per
tutti quei disabili, anziani, genitori con passeggini o carrozzine,
persone con i carrelli della spesa o semplici "pigroni" che, con
l'attuazione del provvedimento, potranno cominciare a spostarsi per Roma
senza la paura o la certezza di non poter superare uno scalino.
È la vittoria di una ragazza che, nonostante le sue perenni
difficoltà, con le sue richieste e con i suoi occhi, sta
cercando solamente di insegnare ai distratti la sua voglia di vivere e
la sua esigenza di essere.
La sua è una lezione, principalmente a noi genitori, per comprenderne i bisogni e i diritti,
per capire che il problema spesso non è la sua
disabilità, ma l'ostinato rifiuto che le Istituzioni pongono al
suo crescere. Ed è infine una lezione impartita a tutti quelli
che per un momento pensano di doversi arrendere, perché spesso
la resa è frutto della paura di perdere e Arianna, avendo poco da perdere, continua a pensare che forse è meglio rischiare tutto per poter confessare di vivere.
Passando poi a parlare dell'Ordinanza, non vanno considerati tanto i limiti di essa, bensì quelli dell'azione giudiziaria, ovvero del ricorso per discriminazione.
Già in passato, sull'argomento, avevo avuto modo di osservato che la Legge 67/06 concede un potere ristretto
al singolo, in quanto, per agire, dev'esserci una legittimazione certa,
concreta e reale. A tal riguardo, avrebbe difettato di questi requisiti
la richiesta di una ragazza disabile di 15 anni che avesse manifestato
un interesse su linee dell'autobus da lei non frequentate.
Pensando poi alla necessaria "non genericità dell'azione", bisogna ricordare che un Giudice non ha poteri illimitati, ma deve pronunciarsi su quanto espressamente chiesto. Pertanto la domanda dev'essere specifica
e non generica. A tal proposito, quindi, dev'essere postulato - prima
della richiesta generica di discriminazione - il dato specifico,
l'elemento particolare della discriminazione (ad esempio il marciapiede
di via Davila al civico 89) e successivamente va specificato il tipo di
intervento architettonico richiesto, la fattibilità specifica di
esso e infine, ma solo infine, la rimozione dello stesso, la creazione
del particolare accorgimento e la successiva condanna per discriminazione.
I poteri della piccola Arianna su questo annoso argomento erano
dunque molto limitati. Ben altri poteri possono avere ad esempio le associazioni,
ma il singolo Cittadino può far solo sentire la sua piccola voce
e nel caso di Arianna, anche questo è complicato.
Con tale Ordinanza, pertanto, Arianna, senza nessuna voglia di
sostituirsi alle associazioni o alle Istituzioni, ha solamente cercato
di indicare una strada. Ma
tutti noi siamo certi che l'iniziativa politica e quella sociale devono
sempre avere il sopravvento. Vorremmo in sostanza non sentirci soli e
vorremmo un mondo accessibile e aperto, ma spesso alle domande non
arrivano mai risposte e non c'è tempo di aspettare una soluzione da altri.
Per questo Arianna ha dato almeno a noi genitori, ai suoi fratelli e agli amici una piccola lezione
di come si possano rimuovere alcuni ostacoli e ora aspetta con
impazienza di non dover essere costretta a iniziare "cause storiche",
per dire a tutti che esiste.
Purtroppo, non siamo molto fiduciosi e pertanto continueremo a
dimostrare il nostro malumore e le nostre difficoltà non certo
elemosinando aiuti, ma chiedendo diritti e ottenendo delle piccole certezze.
Per questo concludo che a mio parere l'unica cosa che non va in
quell'Ordinanza sta nell'aver dovuto chiedere a un Giudice quello che
sino ad oggi nessuno aveva fatto.
So bene che non è finita qui, so bene che si deve fare di
più, ma è triste che per tutto ciò io possa solo
sperare nella prossima lezione di Arianna.
E allora teniamoci stretti questa piccola vittoria,
questa ennesima sfida vinta, questa grande voglia di continuare a
esserci e questo ostinato orgoglio di poter vivere i nostri giorni con
questa piccola ragazza dal sorriso contagioso.
Fonte: Superando.it, 8, 16-11-11
