Centro per l'Autonomia di Roma

Roma. L’Auditorium non è per tutti

- 5.5.11

Una lettera che mette insieme un dettagliato elenco di disservizi nell'Auditorium della Conciliazione, ma anche i diritti di cui godono le persone con disabilità. Una lettera, quella di Sabrina Salomone, che viene indirizzata alla Direzione dell'Auditorium, ma anche al delegato per la disabilità del Comune di Roma, Antonio Guidi, e al portale Inail per la disabilità Superabile.it.
Uno lo scopo: render noto che, al di là dello spettacolo, ci sono i diritti delle persone con disabilità che, se elusi, impediscono alle stesse la partecipazione e il godimento dell'arte e della cultura. Ecco la lettera.

Con la presente intendo rappresentare a codesta direzione e agli enti preposti alla difesa dei diritti dei disabili, l'increscioso evento che si è verificato venerdì 11 marzo 2011, in occasione del concerto Dalla-De Gregori.
Il teatro non consente l'accesso diretto dall'ingresso principale e costringe i portatori di handicap con carrozzina a intraprendere un percorso alternativo intorno all'edificio per arrivare sino all'entrata laterale, posta in piazza Pia.
Il fatto grave è che, tale percorso, di circa 200 metri, a causa della fontana che occupa l'intero marciapiede di largo Giovanni XXIII, impone al portatore di handicap di compiere una parte di percorso completamente in mezzo alla strada, contromano rispetto alla direzione del traffico automobilistico ed in prossimità dell' incrocio tra via della Conciliazione e largo Giovanni XXIII. Inoltre, la parte di percorso in via della Conciliazione, non è stato possibile compiere sul marciapiede poiché l'accesso allo stesso era rovinato e quindi impossibile salirvi. Per questa ragione, abbiamo dovuto affrontare in mezzo alla strada percorsa dal traffico automobilistico e contromano, la via in questione.

All'interno del teatro, i bagni per i disabili non erano presenti nel settore loro riservato per assistere al concerto e, per di più, alla fine dello stesso, abbiamo dovuto attendere l'uscita di tutti gli altri spettatori poiché l'elevatore posto al piano per l'accesso era stato impegnato per l'evacuazione del pubblico.
Credo che, in questo caso, sia venuto meno l'adempimento della normativa che tutela i diritti dei diversamente abili, definita nel D.M. 236/89 e nel D.P.R. 503/96, rispetto alle barriere architettoniche e che sia doveroso prendere urgenti provvedimenti al riguardo.

Fin dall'articolo 3 infatti la nostra Carta Costituzionale sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana.
Tenendo conto che la legge principale che riguarda le barriere architettoniche è del 1989, segnaliamo di seguito qualche precedente.
Dal 1948, data in cui la nostra Costituzione entra in vigore, passiamo allora al 1971, quando la legge numero 118, all'articolo 27, prevede tra le altre cose che in nessun luogo aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai disabili, che i nuovi edifici pubblici, e quelli di interesse sociale, devono essere sprovvisti di barriere architettoniche (scuole comprese, per dire), che i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici debbono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti, che gli alloggi di edilizia economica e popolare, posti a pian terreno, vanno assegnati prioritariamente ai disabili non deambulanti, se ne fanno richiesta. La stessa legge 118/71, all'articolo 28, prevede anche che vanno rimossi gli ostacoli negli edifici scolastici, per consentire l'accesso ai ragazzi disabili.

Infine, pochi anni prima della 13/1989, nel 1986, la legge 41 fa divieto alle pubbliche amministrazioni di approvare progetti pubblici senza l'eliminazione delle barriere architettoniche. Mi sembra difficile parlare di un Paese civile e democratico quantunque i diritti fondamentali dei cittadini più deboli non vengono adeguatamente difesi e fatti rispettare.

Fonte: Superabile, 16-3-11

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